Accatastamento impianto fotovoltaico: come funziona
Grazie alle ultime decisioni sull’Ecobonus all’interno del Decreto Rilancio del 2021, i prossimi potrebbero essere i mesi o gli anni giusti per applicare al proprio immobile, che sia un’abitazione singola o un condominio, un impianto fotovoltaico da accatastare in base ai requisiti di legge.
Infatti l’Ecobonus prevede una detrazione al 110% sulle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici o altri sistemi di utilizzo delle energie rinnovabili su villette unifamiliari, condomini e immobili IACP. Chiunque possa migliorare il risparmio energetico e l’isolamento termico del proprio immobile approfitterà quindi di questi mesi per effettuare i lavori.
Una volta realizzate le opportune migliorie, però, ci si potrebbe chiedere come funziona la procedura di accatastamento di un impianto fotovoltaico. In questo caso il calcolo dell’accatastamento di un impianto fotovoltaico va effettuato da esperti del settore secondo determinate caratteristiche dell’immobile e dei pannelli in questione.
Se l’impianto fotovoltaico è un’entità catastale autonoma
Vengono definiti entità catastali autonome quegli impianti di grandi dimensioni, come i parchi fotovoltaici. In questo caso l'impianto non serve ad alimentare le necessità energetiche di un’abitazione, ma a vendere energia e quindi generare guadagni.
Catasto Semplice si occupa della procedura di accatastamento di questi impianti se ubicati nelle province di: Catasto Milano, Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza,Novara e Verbania Cusio Ossola.
Il valore catastale di tali impianti è stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, art.1, comma 21 e dipende, oltre che dalle sue dimensioni, anche da:
le dimensioni dell’elemento strutturale che sorregge l’impianto (copertura, solaio);
dalla porzione di terreno su cui poggia;
dei locali tecnici in cui sono presenti i sistemi di controllo e di trasformazione;
delle sistemazioni localizzate nel perimetro dell’unità immobiliare (per esempio le recinzioni o le platee di fondazione).
L’accatastamento di impianti di pertinenza di un immobile
Diversa è la situazione degli impianti di pertinenza di un immobile. Nella circolare n. 27/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi un impianto fotovoltaico sia da accatastare. Viene qui specificato che non sussiste obbligo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico su edifici e aree di pertinenza a meno che non ne aumenti il valore catastale.
Ciò significa che il cittadino deve segnalare i pannelli fotovoltaici al catasto solo quando questi incrementano il valore capitale dell’immobile (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. In tal caso, sarà necessario procedere a un accatastamento dell’impianto fotovoltaico secondo le norme previste dalla legge. In questi casi, Catasto Semplice è operativo su tutto il territorio italiano.
I casi in cui l’obbligo di accatastamento di un impianto fotovoltaico non sussiste
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’accatastamento dell’impianto fotovoltaico si può evitare in tre casi specifici:
- se la potenza dell’impianto è inferiore ai 3 chilowatt per unità immobiliare servita;
- se la potenza nominale dell’impianto, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero di abitazioni servite;
- se, nel caso di accatastamento di un impianto fotovoltaico a terra, questo non supera il volume complessivo di 150 metri cubi (compreso l’eventuale spazio tra i pannelli).
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici legati a un edificio rurale, è previsto l’accatastamento in categoria D/10 purché si rispettino le seguenti caratteristiche:
l’azienda agricola dimostri le condizioni di ruralità;
- il terreno pertinente non sia inferiore a 10 mila metri quadri;
- l’impianto non abbia un potere complessivamente superiore a 200 kW;
- l’impianto si trovi nello stesso comune dei terreni agricoli o comunque nelle loro vicinanze;
- l’energia sia prodotta dall’agricoltore nell’ambito delle proprie attività rurali.
Come fare il calcolo dell’accatastamento di un impianto fotovoltaico
Raramente l’installazione di pannelli solari provoca effettivamente un aumento pari o superiore al 15% del valore catastale dell’immobile. Ma come calcolare l’aumento di rendita per capire se vi sia obbligo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico? Ecco un paio di formule per fare chiarezza.
Nel caso in cui si conosca il valore di acquisto dell’impianto, la formula da seguire è:
costo dell’impianto x 0,75 x 0,5 x 2% = rendita catastale dell’impianto
Qualora invece il valore di acquisto non sia noto, si prende ad esempio quello forfettario di 1.200€/kWp. In questo caso la formula diventa:
1.200 x potenza dell’impianto x 2% = rendita catastale dell’impianto
Grazie a queste piccole regole, si può calcolare la necessità di accatastamento del proprio impianto fotovoltaico. Nel caso in cui ci siano dubbi sulla procedura da seguire, numerosi simulatori online possono effettuare il rapido calcolo.
Cosa fare se si ha un impianto fotovoltaico da accatastare
Una volta stabilita l’eventualità che l’impianto aumenti effettivamente la rendita dell’immobile del 15% o più, è possibile effettuare la pratica di variazione catastale relativa all’inserimento dei pannelli fotovoltaici che aggiornerà sia la planimetria catastale che la rendita dell’immobile.
Ciò è possibile con i servizi di Catasto Semplice, grazie a un team di professionisti a disposizione 24 ore su 24.
Ottenendo facilmente l’eventuale accatastamento dell’impianto fotovoltaico, si può approfittare dell’Ecobonus per rendere più efficiente il proprio edificio da un punto di vista del risparmio energetico, e seguire tutte le norme in proposito.