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Catasto per i fabbricati rurali: obblighi, sanzioni e chiarimenti

Catasto per i fabbricati rurali: obblighi, sanzioni e chiarimenti

Intorno alla tematica del catasto per i fabbricati rurali, in linea di massima, vi è sempre un po’ di confusione. Fino alla prima metà degli anni Novanta, per quanto riguarda il catasto fabbricati rurali si faceva ancora riferimento a quanto stabilito dal Regio Decreto del 13 aprile 1939, n. 652, il quale ha istituito il nuovo catasto edilizio urbano. Tale normativa, all’art. 6, prevedeva che i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni non erano soggetti a dichiarazione. Le cose, però, con il trascorrere degli anni sono cambiate e con esse anche le normative che regolano i fabbricati rurali.

Quando è obbligatorio il catasto per i fabbricati rurali

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 29 febbraio 1998 n. 28, art. 3, comma 2 e 3, sono da accatastare gli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale non ancora censiti al Catasto Edilizio Urbano. Esistono però delle eccezioni che non rientrano nell’obbligo di dichiarazione e sono:

  • i fabbricati (o porzioni) in corso di costruzione o di definizione,
  • costruzioni non idonee a utilizzi produttivi di reddito a causa del loro degrado,
  • lastrici solari e aree urbane,
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq,
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale,
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni,
  • manufatti isolati senza copertura,
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc,
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo,
  • i ruderi.

Per tutti gli altri fabbricati rurali non menzionati tra le eccezioni, quindi, vige l’obbligo di accatastamento.

Le sanzioni per mancato accatastamento

Nel caso di obbligo di accatastamento di fabbricato rurale non rispettato, l’Agenzia delle Entrate procederà con una sanzione minima pari a 1.032 euro, come stabilito dal Decreto Legislativo 201/2011, ex art. 13 comma 14 ter. Il termine ultimo per procedere con l’accatastamento dei fabbricati rurali era il 30 novembre 2012, per cui tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione entro quella data sono soggetti a provvedimento sanzionatorio. Una semplice segnalazione della perdita del requisito di ruralità non è abbastanza per sistemare la propria posiziona catastale, motivo per cui diventa necessario presentare il DOCFA.

Quali sono i casi non sanzionabili

Qualora si fosse ricevuto un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate per accatastare un fabbricato rurale esente da dichiarazione, e rispetta i requisiti di eccezione sopra indicati, è necessario segnalare l’assenza di obbligo di dichiarazione. Questo procedimento può essere fatto utilizzando il modulo cartaceo allegato all’avviso ricevuto, oppure mediante procedura online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Diversamente, se hai la necessità di procedere con l’accatastamento di fabbricati rurali, noi di Catasto Semplice possiamo aiutarti! Scopri di più sui nostri servizi di accatastamento.  

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